Allegato “A” all’atto Repertorio n. 9.054 e n. 6.623 Raccolta
ASSOCIAZIONE CULTURALE “RUSSIAN BALLET SOCIETY ITALIA”

Art. 1 E’ costituita un’Associazione Culturale-coreutica no profit, denominata “RUSSIAN BALLET SOCIETY ITALIA” con sede in Barbaiana di Lainate (Milano) Via Roma, n. 85. In seguito denominata brevemente con il termine Associazione.
Tale associazione nasce su apposita richiesta e modello della Russian Ballet Society, con sede in Edinburgo  – Scozia, per la promozione e diffusione del Metodo Legat.
L’eventuale cambio di indirizzo o di sede non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2L’Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro. In particolare rivolgerà le proprie specifiche competenze ai campi: della danza, della cultura, dello spettacolo, dell’animazione, della comunicazione, del recupero e salvaguardia delle tradizioni e dell’arte in generale.
Per il conseguimento degli scopi statutari l’Associazione si propone di:
a) promuovere e diffondere la cultura della danza, in particolare il Metodo Russo Legat; organizzare e gestire corsi di danza, di didattica della danza, di storia della danza e della musica, master class di perfezionamento nei succitati settori, laboratori di danza, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica coreutica, sia tra gli adulti che tra i giovani;
b) favorire e organizzare manifestazioni coreutiche, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla danza;
c) promuovere la formazione di gruppi che sviluppino il metodo Russo Legat;
d) svolgere attività editoriale letteraria e coreutica, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di riviste, giornali, materiale informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell’associazione;
e) attivare iniziative coreutiche e culturali, anche in collaborazione con altri enti, associazioni e/o scuole, nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni coreutiche per le scuole dell’obbligo e del tempo libero;
f) ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
g) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di danza e per tutti gli appassionati, anche attraverso la gestione di teatri, musei, biblioteche;
h) avviare ricerche di storia della danza, salvaguardia del patrimonio coreutico e culturale, riscoperta di danzatori del passato pubblicandone quanto scoperto;
i) svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura coreutica e degli artisti/soci; a tal proposito saranno stipulate convenzioni con promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonchè service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire ai soci, proficue opportunità e facilitazioni per l’espletamento dell’attività artistica;
l) promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado;
m) in via sussidiaria e non prevalente l’associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 Sono Soci le persone fisiche e giuridiche (associazioni o enti in genere) che sottoscrivono la Tessera dell’Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno.
I Soci, accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

Art. 4I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indirizzato al conseguimento delle finalità associative.

Art. 5 L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

Art. 6La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali nonchè di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell’associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l’associazione stessa aderisce.

Art. 7 a) Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito;
b) Assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa;
c) intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.

Art. 8 I Soci cessano di appartenere all’Associazione:
a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;
b) per morosità, il Socio infatti che non provvedere al pagamento della quota associativa entro quindici (15) gg. dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall’associazione;
c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio. Il Socio espulso non può più essere riproposto.

Art. 9Gli organi dell’Associazione sono:
1) l’Assemblea Generale dei Soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Vice Presidente;
5) il Segretario/Cassiere.
Gli organi restano in carica due anni ed i componenti sono rieleggibili.
Le cariche e le attività sociali svolte dai Soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo.

Art. 10L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua. Ciascun socio potrà essere rappresentato da altri con delega scritta per ogni singola assemblea. Vale l’eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

Art. 11La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il mese di marzo di ogni anno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell’anno precedente e del rendiconto preventivo dell’anno in corso. La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro trenta (30) gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 12 La convocazione dell’Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno otto (8) gg. prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei soci. Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza, della maggioranza dei soci.

Art. 13Spetta all’Assemblea dei soci:
a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) eleggere il Consiglio Direttivo;
d) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole dì almeno quattro quinti (4/5) dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

Art. 15Il Consiglio Direttivo, all’elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni riuniti in Assemblea, è composto da tre (3) membri e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.

Art. 16 Spetta al Consiglio Direttivo di:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) proporre all’Assemblea l’esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; con possibilità al Socio di un contraddittorìo;
c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l’attività sociale;
d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
e) redigere il regolamento dell’Associazione;
f) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea, curare l’ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
g) fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all’anno);
h) convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
i) programmare l’attività dell’Associazione rispettando le direttive dell’Assemblea e le finalità dell ‘Associazione.

Art. 17Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario.

Art. 18 Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante.
A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica due anni ed è rieleggibile. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, nonchè le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie.
Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente.

Art. 19Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Art. 20Il Segretario, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Art. 21Il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

Art. 22La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di Euro trenta (Euro 30,00) e sarà in seguito determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 23Per i Soci che intendono praticare attività coreutica in nome dell’Associazione o per conto di essa, o si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi e promozionali nell’ambito dell’oggetto sociale, sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e borse di studio, assegnati dal Consiglio Direttivo o, per delega dello stesso, dal Presidente, su cui saranno praticate le ritenute di legge.

Art. 24L’Associazione potrà costituire delle sedi secondarie nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

Art. 25 La decisione di scioglimento dell’Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei soci presenti ad una apposita Assemblea Straordinaria dei Soci, che sarà valida se avrà la partecipazione di almeno i tre quarti (3/4) dei soci.
L’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri.
Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile.

Firmato: Vincenza Bracciale, Maria Desideria Motta, Andreina De Nunzio Notaio, L.S.